Rivista AEIT set-ott 2020
AEIT Giovani (previsto per giugno 2021) introducendo nel pa- norama giuridico due nuove figure: gli auto-con- sumatori d’energia rinnovabile e le comunità energetiche (CE). Tali soggetti hanno le caratteri- stiche generali sopra descritte per le REC e han- no il principale obiettivo di fornire benefici am- bientali, sociali ed economici ai loro membri e al- le aree locali in cui operano. Il DL ha anche introdotto il concetto d’energia condivisa: essa è definita come il minimo, in ogni ora, tra l’energia elettrica immessa in rete da cia- scun impianto fotovoltaico facente parte della co- munità e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati alla stessa. Come prescritto dalla direttiva EU, sia gli auto- consumatori d’energia rinnovabile che le comu- nità hanno dei limiti spaziali ben definiti: i primi devono trovarsi nello stesso edificio, le secon- de possono ricomprendere POD sottesi alla stessa cabina MT/BT. Inoltre, è importante sot- tolineare che i produttori d’energia, titolari del- l’officina elettrica degli impianti e responsabili del loro esercizio, non devono necessariamen- te far parte della comunità, purché cedano la disponibilità degli impianti alla stessa (ad es., in comodato d’uso). Le nuove configurazioni sono alternative allo scambio sul posto e anticipano probabilmente l’evoluzione normativa tesa a superarlo. Il tratta- mento economico a cui sono soggette le comu- nità prevede quattro sostanziali flussi di denaro: • i partecipanti alla comunità continuano a paga- re le bollette come in precedenza, potendo libe- ramente scegliere il proprio fornitore d’energia elettrica o anche volturando la propria utenza al soggetto responsabile delle partite economiche nei confronti del GSE; • per gli impianti di produzione è possibile stipu- lare un contratto di ritiro dedicato con il GSE op- pure accedere direttamente al mercato elettrico, in entrambi i casi ricevendo un compenso sul- l’energia immessa commisurato ai prezzi sui mercati spot; • sul volume d’energia condivisa, il soggetto re- sponsabile incaricato dalla comunità riceve un incentivo il cui valore è stato stabilito da un decreto del MISE come pari a 100 € /MWh per gli auto-consumatori rinnovabili e 110 € /MWh per le comunità energetiche, riconosciuto per 20 anni; • sul volume d’energia condivisa, il soggetto re- sponsabile riceve anche un rimborso delle componenti regolate che non sono tecnica- mente applicabili sull’energia condivisa, in quanto istantaneamente auto-consumata a li- vello locale. Su questo ultimo punto, ARERA si è espressa attraverso la Delibera 318/2020 in cui ha indivi- duato quattro ambiti necessari di approfondi- mento: la riduzione delle perdite di rete deri- vanti dall’auto-consumo locale, l’ottimizzazione nello sfruttamento degli stalli di consegna che comporta un ridotto costo legato alle nuove connessioni, la riduzione dei picchi di prelievo e dei transiti d’energia legati a una minore neces- sità di sviluppo reti, e infine l’impatto potenzia- le delle comunità sui costi di dispacciamento. All’interno della sopra citata delibera, ARERA ha individuato due voci tariffarie meritevoli di rimborso, legate ai mancati costi di trasmissio- ne e distribuzione, identificate con le compo- nenti TRAS E e la parte variabile della tariffa di distribuzione per le utenze BTAU. Inoltre, per i soli auto-consumatori rinnovabili, ha previsto il rimborso della quota di perdite evitate pari all’1,2% e al 2,6% del prezzo zonale orario ri- spettivamente per connessioni alle reti di media e bassa tensione. Al fine di paragonare la convenienza dell’assetto sopra descritto con quella dello scambio sul po- sto, si propone una situazione analoga dove tut- tavia l’impianto fotovoltaico è connesso al POD condominiale. Il cambiamento di configurazione è apprezzabile nella figura 3. Ne consegue che sarà presente un quota di au- to-consumo fisico per la parte d’energia elettri- ca consumata istantaneamente dall’utenza con- dominiale, mentre la quota parte d’energia con- divisa sarà determinata dal profilo orario d’im- missione dell’impianto e dai profili orari di pre- lievo dei condòmini: maggiore sarà la coinci- denza temporale tra i due profili, maggiore sarà l’energia condivisa, e maggiori saranno i com- pensi riconosciuti alla comunità attraverso l’in- centivo MISE e il rimborso ARERA. Nel caso in esame, l’energia condivisa è posta pari al 35% di quella consumata, coincidente con il 62% dell’energia immessa in rete dall’impianto foto- voltaico. La Tabella 4 riassume i risultati della si- mulazione effettuata, mentre la figura 4 riporta i flussi di cassa e i principali indici economici. Anche in questo caso, l’impianto installato ha diritto a una detrazione fiscale pari al 50% dei costi d’investimento. Come è facile intuire, a differenza di quanto acca- de per lo scambio sul posto, la convenienza del- l’investimento per la comunità energetica dipende fortemente dal volume d’energia condivisa. In par- ticolare è possibile individuare, a partire dalle ipo- tesi definite in precedenza, la percentuale d’ener- gia condivisa, calcolata rispetto al totale dell’e- nergia consumata, che determina una maggiore convenienza rispetto allo scambio sul posto: l’as- setto di comunità dell’energia risulta più conve- settembre/ottobre 2020 25
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