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    Nuovo Statuto Art. 23

 
     
 
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Perché è opportuno modificare l'Articolo 23
"Consiglio generale - convocazione – validità"?


In modo simile a quanto già scritto in merito alla Assemblea generale ed alla opportunità di modificare l'art. 19 è possibile affermare anche in questo caso che la convocazione "in presenza" comporta problemi di vario genere. Alle sedute del Consiglio generale, due o più ogni anno, sono tenuti a partecipare i Presidenti di tutte le Sezione e di tutte le Society, i Presidenti di CEI e IMQ, gli Ex-Presidenti generali ed i componenti della Presidenza generale. Il Consiglio generale è composto da 37 membri e, per partecipare alle sedute, la maggior parte di questi deve affrontare una trasferta più o meno lunga. Ovviamente i costi per viaggio, vitto ed eventuale alloggio sono a carico delle struttura (Sezione, Society o Presidenza generale) che rappresentano e per la Associazione si tratta, annualmente, di un non trascurabile onere economico.

La possibilità di tenere le sedute del Consiglio generale in videoconferenza permetterebbe sia di agevolare la partecipazione di tutti i suoi membri alle sedute, sia di annullare il costo dei "rimborsi missione", con un ovvio beneficio sia per le casse di Sezioni e Society, sia per il bilancio della Associazione.

Per i motivi sopra citati si è già modificato in tal senso l'articolo 3.1 del Regolamento generale in cui vengono specificate le modalità di convocazione del Consiglio generale. Per coerenza con tale modifica è ora necessario modificare l'articolo 23 dello Statuto sostituendo alla espressione "...quando sia presente o rappresentato..." la nuova espressione "...quando alla seduta partecipi o sia rappresentato..." che meglio si presta al caso delle convocazioni in videoconferenza.

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