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    Nuovo Statuto Art. 46

 
     
 
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Perchè viene introdotto l'Articolo 46
"Candidature alle cariche sociali elettive"?


Ci sono vari motivi per la introduzione di questo nuovo articolo.

  • Innanzitutto, per chiarezza, si scrive una ovvia considerazione: chi non ha il diritto di voto nella elezione di una carica sociale non può proporre candidature per tale carica. Tutti siamo certamente convinti che il socio di una Sezione non abbia titolo per proporre candidature alla presidenza di un'altra Sezione.
    Nel caso delle candidature per il rinnovo della Presidenza generale si deve poi tenere conto di quanto è attualmente previsto dal Regolamento generale (art. 7.3: “La votazione ... si effettua su candidature approvate dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio generale o di almeno cento soci con diritto di voto nella Assemblea generale.”)
  • In secondo luogo si vuole evitare di sottoporre al voto nominativi di soci che non sono disposti ad accettare la carica qualora risultassero eletti. Per tale motivo si specifica che è necessario che le candidature vengano formalmente accettate dagli interessati prima che si indica la votazione.
  • Un terzo motivo è rappresentato da quanto stabilito dall'articolo 7.1 del Regolamento generale secondo cui "un socio può ricoprire contemporaneamente fino a tre diverse cariche elettive di cui una nella Sezione a cui afferisce, una nella Society a cui aderisce con scelta prioritaria ed una nella Presidenza generale." Questo articolo, di fatto, vieta ad un socio di ricoprire due diverse cariche elettive all'interno di uno stesso organo sociale e, sempre per evitare di sottoporre al voto nominativi di soci che non potrebbero ricoprire ambo le cariche qualora risultassero eletti, viene specificato che ogni candidato può accettare una sola candidatura.

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